Cosa è?
La cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (G.U. n. 38 del 15.2.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e DPR n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994).
La legge n. 91 (in vigore dal 16.8.1992, ma attualmente in fase di modifica) ha riordinato profondamente la nostra legislazione in materia, introducendo alcune significative innovazioni, che tengono conto anche dell'evoluzione della realtà degli Italiani all'estero.
La casistica in materia di cittadinanza è comunque particolarmente complessa e si raccomanda di consultare sempre l'Ufficio Consolare per approfondire la propria specifica situazione.
Come si diventa cittadini italiani
Nascita
È cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani; tuttavia i figli nati anteriormente al 1°gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano (perché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire da tale data).
La trasmissione di cittadinanza "iure sanguinis" (per linea paterna) non prevede limiti di generazione ma non consente "salti", vale a dire che nessuno degli ascendenti deve avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Matrimonio
Si può diventare italiani per effetto del matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a.
Tuttavia, esistono situazioni diverse a seconda della data di celebrazione del matrimonio:
• prima del 27 aprile 1983: la donna straniera che sposava un cittadino italiano ne acquistava automaticamente la cittadinanza (non esisteva, per contro, alcun acquisto automatico per lo straniero coniugato con una cittadina italiana);
• dopo il 27 aprile 1983: non esiste più alcuna forma di acquisto automatico della cittadinanza in seguito al matrimonio con un cittadino italiano. La persona che sposa un cittadino italiano può fare domanda di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione dopo tre anni dal matrimonio in caso di residenza all'estero o dopo sei mesi di matrimonio se residenti in Italia.
Naturalizzazione
Oltre al caso di matrimonio con cittadino italiano, è possibile ottenere la naturalizzazione dopo un periodo di legale residenza in Italia. Per informazioni più dettagliate su quest'argomento si rimanda al sito del Ministero dell'Interno italiano.
Le modalità di acquisto della cittadinanza italiana si distinguono in automatiche o a domanda
AUTOMATICHE
1. Per filiazione
È cittadino italiano il figlio di genitori (padre o madre) cittadini italiani; tuttavia i figli nati anteriormente al 1°gennaio 1948 sono cittadini italiani solo se nati da padre italiano (perché la donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire da tale data).
La trasmissione di cittadinanza "iure sanguinis" (per linea paterna) non prevede limiti di generazione ma non consente "salti", vale a dire che nessuno degli ascendenti deve avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Coloro che, essendo nati in Argentina, desiderano effettuare la pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana, troveranno in questa pagina le indicazioni sui documenti da presentare.
2. Per nascita sul territorio italiano
In ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono;
nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
3. Per riconoscimento di paternità o maternità
Durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
4. Per adozione
Sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile.
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).
A DOMANDA
1. Dichiarazione di volontà dell’interessato
Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
• svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
• assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
• risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
2. Matrimonio con cittadino/a italiano/a
Si può diventare italiani per effetto del matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a.
Tuttavia, esistono situazioni diverse a seconda della data di celebrazione del matrimonio:
prima del 27 aprile 1983: la donna straniera che sposava un cittadino italiano ne acquistava automaticamente la cittadinanza (non esisteva, per contro, alcun acquisto automatico per lo straniero coniugato con una cittadina italiana);
dopo il 27 aprile 1983: non esiste più alcuna forma di acquisto automatico della cittadinanza in seguito al matrimonio con un cittadino italiano. La persona che sposa un cittadino italiano può fare domanda di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione dopo tre anni dal matrimonio in caso di residenza all'estero o dopo sei mesi di matrimonio se residenti in Italia.
3. Naturalizzazione
I requisiti sono:
• dieci anni di residenza legale;
• reddito sufficiente;
• assenza di precedenti penali;
• rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Il numero di anni può essere abbreviato a:
• tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
• quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
• cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
• sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
• non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
Perdita della cittadinanza (casi in cui viene meno lo status di cittadino italiano)
MODALITÀ DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Automaticamente nei seguenti casi:
o In caso di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottato
o per non aver ottemperato all’intimazione del Governo di abbandonare un incarico pubblico accettato presso uno Stato estero o il servizio militare prestato presso un altro Stato
Per rinuncia espressa nei seguenti casi:
o Risiedendo all’estero, se in possesso di altra cittadinanza
o alla maggiore età, se in possesso di un’altra cittadinanza, quando la cittadinanza italiana è stata acquisita durante la minore età per effetto della naturalizzazione dei genitori
o alla maggiore età, per revoca dell’adozione, se in possesso di altra cittadinanza
MODALITÀ DI RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CASO DI PERDITA
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
Automaticamente
dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.
o Con domanda
o prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
o assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
o presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
o mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.